Regola proporzionale: cos'è la sottoassicurazione e come evitarla
La regola proporzionale è il meccanismo, previsto dall'articolo 1907 del codice civile, per cui se al momento del sinistro la somma assicurata è inferiore al valore reale delle cose assicurate, l'indennizzo si riduce nella stessa proporzione. È la conseguenza diretta della sottoassicurazione: il premio è stato calcolato su un valore più basso di quello effettivo, e l'assicuratore risponde dei danni soltanto in proporzione.
La formula è semplice: indennizzo = danno × somma assicurata / valore reale dei beni al momento del sinistro. Il punto critico è che la riduzione si applica anche ai danni parziali: non basta che il danno sia inferiore alla somma assicurata per essere indennizzati per intero.
Nel nostro lavoro di periti la sottoassicurazione è una delle cause più frequenti di indennizzi deludenti, quasi sempre per somme assicurate ferme da anni. Vediamo come funziona la regola, con un esempio, e soprattutto come evitarla.
Cosa dice l'articolo 1907 del codice civile
L'art. 1907 c.c. stabilisce che, se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione a tale parte, salvo patto contrario. Due elementi vanno sottolineati: il confronto si fa al momento del sinistro, non alla stipula, quindi una somma corretta cinque anni fa può essere insufficiente oggi; ed è ammesso il «patto contrario», cioè clausole che derogano alla regola, come le tolleranze percentuali o la forma a primo rischio assoluto.
Un esempio numerico: il capannone sottoassicurato
Un capannone ha un valore di ricostruzione a nuovo di 800.000 euro, ma in polizza la somma assicurata è rimasta a 500.000 euro. Un incendio provoca un danno di 100.000 euro.
- Grado di copertura: 500.000 / 800.000 = 62,5%.
- Indennizzo: 100.000 € × 62,5% = 62.500 €.
- Restano a carico dell'assicurato 37.500 €, oltre a eventuali franchigie o scoperti.
Il danno era ben al di sotto della somma assicurata, eppure l'indennizzo è stato ridotto di oltre un terzo: è l'effetto tipico, e spesso inatteso, della regola proporzionale.
Per i fabbricati conta il valore di ricostruzione, non quello commerciale
Un errore ricorrente è assicurare il fabbricato per il suo valore di mercato. Ai fini assicurativi conta invece il costo di ricostruzione a nuovo (o allo stato d'uso, secondo la forma scelta): il valore commerciale include l'area edificabile e la posizione, che l'incendio non distrugge, e può essere molto più alto o più basso del costo di ricostruzione. In zone di pregio si rischia di pagare premi su valori gonfiati; in zone periferiche, al contrario, il valore di mercato può essere inferiore al costo di ricostruzione e generare una sottoassicurazione severa. Con l'aumento dei costi di costruzione degli ultimi anni, somme assicurate non aggiornate sono diventate un problema molto concreto.
Come il perito accerta la preesistenza
Dopo il sinistro, il perito non quantifica solo il danno: ricostruisce anche la preesistenza, cioè il valore complessivo dei beni assicurati esistenti al momento dell'evento, perché è da questo confronto che dipende l'eventuale applicazione della proporzionale. Per i fabbricati si lavora su superfici, tipologie costruttive e costi unitari di ricostruzione; per il contenuto su inventari, registri, fatture e scritture contabili. Anche qui la documentazione visiva è decisiva: come centro peritale, in ControlRE raccogliamo fotografie da remoto tramite link guidato (FotoLink) e, nei casi più articolati, svolgiamo una videoperizia in diretta per rilevare consistenze e stato dei luoghi senza attendere il sopralluogo fisico.
Come evitare la sottoassicurazione: consigli operativi
La regola proporzionale si evita con poche abitudini di manutenzione della polizza:
- Aggiornare le somme assicurate a ogni scadenza annuale, non solo alla stipula, tenendo conto dell'andamento dei costi di costruzione e dei listini.
- Assicurare i fabbricati al costo di ricostruzione a nuovo, non al valore commerciale o catastale.
- Rivedere la somma dopo ampliamenti, ristrutturazioni o nuovi acquisti di macchinari e merci.
- Valutare clausole di deroga alla proporzionale o l'indicizzazione, dove il contratto le prevede.
- Per rischi difficili da stimare, considerare la forma a primo rischio assoluto, alla quale la regola proporzionale non si applica.
ControlRE affianca agenzie e assicurati anche prima del sinistro con valutazioni preventive di preesistenza, utili a fissare somme assicurate corrette e difendibili. Trovate il dettaglio nella pagina dei nostri servizi, oppure potete contattarci per una verifica sul vostro rischio.
Domande frequenti
Quando si applica la regola proporzionale?
Quando, al momento del sinistro, la somma assicurata nella forma a valore intero risulta inferiore al valore reale dei beni assicurati. In quel caso l'indennizzo si riduce nello stesso rapporto tra somma assicurata e valore reale, come previsto dall'art. 1907 c.c., salvo deroghe contrattuali.
Cosa succede se assicuro per un valore superiore a quello reale?
È il caso opposto, regolato dall'art. 1909 c.c.: in assenza di dolo il contratto resta valido fino al valore reale delle cose assicurate e si può chiedere la riduzione proporzionale del premio. L'indennizzo, per il principio indennitario, non supera comunque il danno effettivo.
La regola proporzionale vale anche per le polizze a primo rischio assoluto?
No: nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata opera come semplice limite di indennizzo e la proporzionale è espressamente esclusa. Il danno viene indennizzato per intero fino a quel tetto, indipendentemente dal valore complessivo dei beni.
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